Italian court dismisses appeal on criminal conviction for drug trafficking due to manifestly unfounded lack of motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Spinelli Francesco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in finding the hashish intended for trafficking rather than personal use and failed to apply Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the evidence of over 200 doses and the defendant's financial incompatibility with personal use, while also citing Constitutional Court precedent regarding the necessity of specific favorable elements for lenient sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the alleged error is manifestly unfounded and the appellant fails to demonstrate specific elements required for the application of mitigating provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI FRANCESCO nato a FASANO il 01/04/1995 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 25 marzo 2024 la Corte d'appello di Lecce confermava la precedente sentenza del giorno 16 dicembre 2021 con cui il Tribunale il Brindisi aveva condannato Spinelli Francesco alla pena di anni 1 di reclusione ed C 2.000 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso; che con il secondo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la destinazione al solo uso personale dello stupefacente di tipo hashish rinvenuto in possesso dello Spinelli dando rilievo al dato suo ponderale, da cui sono ricavabili oltre 200 dosi medie singole e dall'incompatibilità dell'acquisto a mero uso personale di questo con le condizioni reddituali del prevenuto; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla sussunzione dei fatti di causa nell'ambito della fattispecie di particolare tenuità avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente la Corte di appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che <da parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor