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Ordinanza — n. 12046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gallo Michele inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Gallo argued that the lower court erred in finding his criminal responsibility for accounting document concealment and failed to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first complaint lacked a prior formal grievance, while the second failed to specify which favorable elements the judges incorrectly omitted or misvalued.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. The appeal is inadmissible if the complaint does not constitute a formal grievance or fails to specify the specific elements of the judges' alleged error regarding mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances lack of specific grounds procedural costs criminal responsibility omissione della contabilità omissione del ministero pubblico altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO MICHELE nato a FRIGNANO il 29/03/1973 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 12 aprile 2016 con cui il Tribunale il Napoli aveva condannato Gallo Michele, in concorso con altri, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione con confisca dei beni fino a concorrenza di C 2.884.072,00, in solido con i correi, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato residuo revocando altresì il provvedimento di confisca; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di occultamento e distruzione di scritture contabili; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla dosimetria della pena applicata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto la doglianza in esame non aveva formato oggetto di gravame avendo in esso il Gallo semplicamente dedotto la circostanza di non aver lui commesso il fatto di tallMulla doveva la Corte territoriale motivare in ordine alla diversa doglianza ora proposta; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente i Giudici del merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere este(