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Ordinanza — n. 12045/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to merit arguments and failure to cite mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluigi Caruso inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Caruso argued that the lower court erred in its reasoning regarding guilt and failed to grant generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as merit-based arguments and for failing to specify why mitigating factors were denied.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals based on factual reconstruction or general criticism of omitted mitigating circumstances without specific grounds are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit arguments mitigating circumstances cassation review procedural costs motivi di cassazione condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO GIANLUIGI nato a SIRACUSA il 22/11/1990 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte di appello di Catania, riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale il Siracusa aveva condannato Caruso Gianluigi alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 1 di reclusione ed C 1.400,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in mesi 10 di reclusione ed C 1.400 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutato o valutato erroneamente i Giudici del merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de