Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding non-applicability of drug recidivism provision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Coppola inadmissible, ruling that the lower court's assessment of the drug quantity and trafficking intent was legally sound. Coppola argued that the specific provision for recidivism in drug offenses did not apply to his case, but the appellate court correctly identified the substantial amount of hashish and cocaine involved. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and ordered Coppola to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the ground raised is manifestly unfounded, as the lower court's evaluation of drug quantity and trafficking intent constitutes a valid legal assessment without logical or juridical defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug recidivism manifestly unfounded inadmissible appeal procedural costs hashish trafficking Cassation inadmissibility drug quantity assessment imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; la Corte di appello napoletana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 16/03/1973 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; n Ritenuto che con sentenza depositata il 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli, confermava la precedente sentenza del giorno 11 luglio 2023 con cui il Tribunale il Nola aveva condannato Coppola Alessandro alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto non applicabile il reato di cui all'invocato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato; la Corte di appello napoletana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al dato ponderale dello stupefacente di tipo hashish detenuto dal prevenuto, pari ad oltre 2000 dosi mesi singole, alla quantità non irrisoria di cocaina ed alle modalità di occultamento di queste e della loro destinazione al mercato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor i