Civil appeal against criminal sentencing dismissed for lack of interest under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant, a civilly liable party, challenged the criminal court's sentencing calculation, arguing it was unmotivated. The court ruled that such appeals by civil parties regarding the defendant's sentence are inherently inadmissible under established case law, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A civil party's appeal against the sentencing calculation in a criminal trial is inadmissible for lack of interest, as the civil liability is not affected by the specific quantum of the criminal penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSJA ARSEN nato il 03/03/1987 avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIAcilethetammiss-aile-merté; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 2 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale de la Spezia ha applicato nei confronti di Hysja Arsef in concorso con altri, la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed C 3.600 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett.
a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.