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Ordinanza — n. 12043/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal against criminal sentencing dismissed for lack of interest under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant, a civilly liable party, challenged the criminal court's sentencing calculation, arguing it was unmotivated. The court ruled that such appeals by civil parties regarding the defendant's sentence are inherently inadmissible under established case law, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A civil party's appeal against the sentencing calculation in a criminal trial is inadmissible for lack of interest, as the civil liability is not affected by the specific quantum of the criminal penalty.

Parole chiave

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lack of interest appeal civil party criminal appeal sentencing calculation review inadmissible cassation appeal procedural costs award sanzione penale traffico aggravato di stupefacenti arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.
art. 444 cod. proc. pen
pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012
(Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSJA ARSEN nato il 03/03/1987 avverso la sentenza del 02/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LA SPEZIAcilethetammiss-aile-merté; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 2 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale de la Spezia ha applicato nei confronti di Hysja Arsef in concorso con altri, la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed C 3.600 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett.

a) cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. 1 Pen. n. 48309 del 13 novembre 2012); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.