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Ordinanza — n. 12042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding drug trafficking intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying the law by inferring drug trafficking intent solely from a text message found on his phone. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the lower court properly considered the buyer's declaration alongside the text message to establish trafficking intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, and the party is not at fault for failing to propose the appeal within the prescribed time limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded drug trafficking intent text message evidence procedural costs reato grave di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cost. cost.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIANDANTE SERGIO nato a ASCOLI PICENO il 16/04/1964 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 marzo 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 14 luglio 2022 con cui il Tribunale di Ancona aveva, per un verso, condannato Viandante Sergio alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.100 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990, e per altro verso assolto dalla imputazione di ricettazione di uno scooter; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del ricorrente sulla scorta della prova fornita da un messaggio di testo presente nel suo telefono cellulare.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte anconetana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha considerato destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta sul Viandante all'esito della perquisizione personale dando rilievo alla dichiarazione dell'acquirente di cui era stato trovato il citato messaggio che confermava detta circostanza; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estenscwe il