Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge on Art. 129 procedural law grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Kamal Hamid and El Ancer Mohammed Amine inadmissible. The defendants challenged the lower court's conviction for a lack of specific reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such challenges are inadmissible unless they specify the exact reasons for acquittal, which the appellants failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding acquittal grounds is inadmissible for genericity unless the appellant specifically indicates the reasons that should have led the judge to acquit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KAMAL HAMID nato il 12/12/1985 EL ANCER MOHAMED (ALIAS MOHAMMED) AMINE nato il 08/04/1984 avverso la sentenza del 15/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato a (so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 maggio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha applicato nei confronti di Kamal Hamid la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed 12.600 di multa ed ha aumentato di mesi 4 la pena inflitta precedentemente ad El Ancer Mohammed Amine con la sentenza n. 894 del 2020 emessa dal medesimo Ufficio avendoli ritenuti colpevoli dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenutd con distinti ricorsi di medesimo contenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano il vizio di motivazione con riferimento all'omessa pronuncia circa la sussistenza di eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 10,40 Considerato che it, ricorsa 4 inammissibild; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie i ricorrenti non hanno indicato alcuna eventuale causa di proscioglimento limitandosi a contestare genericamente il vizio di motivazione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere es ensore