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Ordinanza — n. 11906/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to restricted grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11906/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing and legal qualification of a plea bargain judgment, arguing procedural violations and lack of motivation. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding generic complaints about the quality of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing judgments are restricted to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty, thereby excluding generic complaints regarding the motivation of the decision.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing review legal qualification procedural limitation falsa dichiarazione della parte allegazioni d'asilo contraddittorie garanzia di un equo processo

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Artt. 110 cod. pen.
in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R.
Art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro gk Viftau\, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro gk Viftau\, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLI YASSINE nato il 20/01/1988 avverso la sentenza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; R.G.N. 11213/2025 Motivi della decisione 1. Fadli Yassine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe recante l'applicazione della pena richiesta ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge processuale e carenza motivazionale in ordine alla congruità della pena e alla qualificazione giu- ridica del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

3. Le doglianze in punto di vizio di motivazione, peraltro assolutamente ge- neriche, sono perciò inammissibili in quanto, come visto, l'ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo di motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato di- spensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica che, per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la motivazione ben può essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censuran- dola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.R.G.N. 1236/2025 5.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro gk Viftau\, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11/03/2025 Il Consigliere estenso