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Ordinanza — n. 11905/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant lacked standing to file directly after 2017 reforms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant, Enuebuke Sunday, lacked legal standing to file directly. Although the lower court convicted him of driving without a license, the appellant attempted to file the appeal personally after the 2017 procedural reforms took effect. The court ruled that since the law now requires appeals to be signed by registered defense attorneys, the direct filing rendered the petition void.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 103/2017: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by registered defense attorneys, rendering direct appeals by the accused inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal standing direct appeal inadmissibility registered defense attorney requirement procedural reform 2017 lack of legal standing prestazione d'assicurazione indebita accusa penale istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023, con la quale Enuebuke Sunday veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116 d.lgs.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello omesso di valutare l'even- tuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENUEBUKE SUNDAY nato il 31/08/1978 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; R.G.N. 262/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023, con la quale Enuebuke Sunday veniva condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116 d.lgs. n. 285 del 1992. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello omesso di valutare l'even- tuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della L. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cas- sazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/03/2025 Il Corysigliere estensore I P