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Ordinanza — n. 11901/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding non-granted generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11901/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was based on facts that are unassailable in a review of legality. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly noted the defendant's prior record for a weapon-related crime and the objective gravity of the current offense. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that the first-instance judge's factual assessment regarding the lack of positive elements for leniency is final and cannot be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's factual judgment on generic mitigating circumstances is unassailable in a review of legality unless contradictory, requiring only that the judge identify the predominant element from Art. 133.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances review of legality factual judgment prior criminal record penal code provisions inadmissibility of appeal objective gravity of crime responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 308/1990
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 20 dicembre 2023, con la quale Piccolo Davide veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000, 00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 308/1990.
Art. 62 bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 62 bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Rv.
Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO DAVIDE nato a VIBO VALENTIA il 26/01/1995 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; R.G.N. 1197/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 20 dicembre 2023, con la quale Piccolo Davide veniva condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000, 00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 308/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mo- tivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclu- sione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze atte- nuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi in- dicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Rv. 279549). 2.2. La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica le ragioni per cui il giudice di primo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01), in particolar modo evidenziando la mancanza di elementi positiva- mente valutabili, avuto riguardo all'obiettiva gravità del fatto e alla presenza di un precedente penale per un reato in materia di armi che, ancorché commesso dall'imputato in età minorile, deve ritenersi di altrettanta gravità.

Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con- solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo R.G.N. 1197/2025 la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura- tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Roma, 11/03/2025 Il (Consigliere estensore Il Fesidente