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Ordinanza — n. 11899/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defect regarding plea bargain sentencing review grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the defendant sought to challenge a plea bargain sentencing decision on grounds of motivation defects, which are not permitted under the new procedural rules. The prosecution and defendant were restricted to arguing only on the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the Court ruled that such appeals must be limited to specific statutory grounds, rendering the current appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen.; Art. 1 co. 62 L. 103/2017: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible for defects in motivation and must be limited to the expression of will, correlation between request and sentence, legal qualification, and legality of the penalty.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal procedural defect motivation defect Cassation grounds domanda d'asilo di cittadino nigeriano inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan allegazioni d'asilo contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.1, co.
Art. 1 co. 62 della Legge n. 103 del 23.06.2017
Art. 1 co. 51 della L. 103/2017
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 13.06.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWBIR AMINE nato il 23/06/2000 avverso la sentenza del 24/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Boujbir Amine ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Milano il 24.10.2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.1, co. 62, della Legge n. 103 del 23.06. 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 103/2017) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non è dunque ricorribile in Cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta per vizio di motivazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13. 06. 2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11. 03. 2025