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Ordinanza — n. 11898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding drug quantity and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Sillah Alagie inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant challenged the conviction for drug possession, claiming insufficient reasoning on the quantity of hashish and marijuana found and requesting alternative sentencing. The court rejected these claims because the lower court's decision provided exhaustive and legally sound arguments that the appellant failed to specifically refute.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990; Appeals are inadmissible for genericity when the challenged decision contains specific, exhaustive reasoning that the appellant fails to correlate with their vague criticisms.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug possession quantity sentencing substitution inadmissible appeal lack of specific reasoning condotta colpevole allegazioni fattuali non credibili verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile Sillah Alagie del reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, 2.
Art. 73, co. 5 D.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile Sillah Alagie del reato di cui all'art. 73, co.
Art. 20-bis cod. pen.
309/1990, al diniego delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva), nonché della mancata sostituzione con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile Sillah Alagie del reato di cui all'art. 73, co.
art. 20-bis cod. pen
309/1990, al diniego delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva), nonché della mancata sostituzione con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH ALAGIE nato il 13/09/1965 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 25.06.2024, che aveva ritenuto responsabile Sillah Alagie del reato di cui all'art. 73, co. 1 D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, al diniego delle attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva), nonché della mancata sostituzione con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.

3. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Il motivo proposto richiama la " scarsissima quantità di stupefacente rivenuto", laddove nella sentenza impugnata si dà conto che l'imputato deteneva hashish e marijuana in rilevante quantità (rispettivamente grammi 582,78 lordi e 2 chilogrammi e 342 grammi). Né sono sorrette dalla minima critica alle esaustive e compiute argomentazioni della sentenza impugnata le richieste relative al trattamento sanzionatorio. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2