Italian Court dismisses appeal claiming narcotest insufficiency for drug possession conviction under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Chakiri Abdessamad inadmissible, upholding the lower court's conviction for cocaine possession. The appellant argued the 'narcotest' was insufficient to establish criminal responsibility, but the Court affirmed that such tests are valid evidence for determining substance nature. The conviction was supported by corroborating facts including an apartment, packaging tools, and the defendant's admission of using the illegal activity for sustenance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: The 'narcotest' is a sufficient means for the judge to form a free conviction on the substance's nature and the defendant's liability, provided all statutory elements regarding action and object are evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIRI ABDESSAMAD (CUI 01X8N3Y) nato il 05/09/1969 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 17.01.2023 dal Tribunale di Prato e ha condannato Chakiri Abdessamad per il reato di cui all'art. 73, co.1 D.P.R. n. 309 /1990 ( detenzione di 100 gr lordi di cocaina).
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all'insufficienza del c.d. "narcotest" ai fini del giudizio di penale responsabilità ai sensi dell'art. 73, co.1 D.P.R. n. 309/1990 e circa l'esclusione della qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma v, DPR 309/1990.
3. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte territoriale applica i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo cui il c.d. "narcotest "può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e di conseguenza affermare la responsabilità dell'imputato, posto che il giudice può formare il suo libero convincimento su diverse fonti di prova, senza disporre necessariamente la perizia (Sez. 6 - , Sentenza n. 40044 del 29/09/2022, Rv. 283942 - 02; Sez. 4, Sentenza n. 22652 del 04/04/2017 ,Rv. 270486 - 01).
Posto che non è stata posta in discussione la natura della sostanza, i giudici di merito hanno sottolineato gli elementi fattuali venuti in rilievo, quali la disponibilità di un appartamento, base logistica da cui operare, il ritrovamento di strumentazione utile al confezionamento della sostanza e di numerosi telefoni cellulari e relative schede SIM, le ammissioni del predetto imputato circa il fatto di trarre dalla attività illecita il proprio sostentamento, fatto corroborato da un precedente penale specifico. Detti elementi sono stati, con ragionamento non illogico, ritenuti idonei a dimostrare un perdurante rapporto con clienti e fornitori e la stabile contiguità con ambienti criminali per l'approvigionamento, tali da escludere la lieve entità del fatto.
La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;Sez. 6, n. 27809 del 05/03/20 13 Rv. 255856 - 01-;
Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). ) 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in da