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Ordinanza — n. 11892/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction regarding police notification and breathalyzer validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Luca Dapino inadmissible, upholding his conviction for drunk driving. The appellant argued procedural flaws regarding the lack of prior notification to his defense lawyer and the necessity of police officers for breathalyzer tests. The court rejected these claims, ruling that urgent emergency measures do not require prior notification and that the burden of proving breathalyzer malfunction lies with the defense.

Regesto Legislator

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Art. 354, co. 3 cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: In urgent emergency situations involving drunk driving, police officers may conduct breathalyzer tests without prior notification to the defense, and the burden of proving instrument malfunction rests on the accused.

Parole chiave

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drunk driving conviction breathalyzer validity police notification duty urgent emergency measures burden of proof defense documento di viaggio espatrio illegale insufficiente frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 354, co. 3 cod. proc. pen.
In caso di attività compiuta, ai sensi dell'art. 354 cos.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto assolto l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in base al contenuto del verbale di accertamenti urgenti dell'8 ottobre 2019 e dalla testimonianza di uno degli agenti operanti.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa P\ delle ammende, cleterminabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
3 e 24, co.2 Cost..Deduce inoltre, con un primo motivo, vizio di motivazione per travisamento dei fatti in relazione alla mancata prova dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa P\ delle ammende, cleterminabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 96/2013
Sez. 3, n. 39881/2023
Sez. 4, n. 5011/2018
Sez. 4, n. 3725/2019
Sez. 4, n. 11679/2020
Sez. 4, n. 31843/2023
Sez. 4, n. 33978/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPINO LUCA nato a GENOVA il 10/04/1979 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria emessa in data 02.05.2024 che aveva condannato Dapino Luca per il reato di cui all'art. 186, co.1, 2 lett.

c) e 2 sexies del D.Lvo. n. 285 del 30 aprile 1992.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. In primo luogo, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 354, co. 3 cod. proc. pen., 117 e/o 114 disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24, co.2 Cost..Deduce inoltre, con un primo motivo, vizio di motivazione per travisamento dei fatti in relazione alla mancata prova dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da parte della PG; con un secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett.

c) cod. proc. pen. e 113, disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 352 e 354, co. 2 e 3 cod. proc. pen., per non avere ritenuto necessario, nel caso di specie, che i controlli venissero effettuati da ufficiali di polizia giudiziaria; con un ultimo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'asserito regolare funzionamento dell'etilometro da parte della Corte di appello.

3. La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata. La norma, come costantemente interpretata da questa Corte di legittimità, non impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al difensore di fiducia dell'interessato preventivamente al compimento dell'atto, ma solo di notiziare l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr. Sez.4, n. /96/ del bi1Z/2U13, Rv. 25t3b14, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato - cosiddetto alcoltest - costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza essere previamente avvisato, dovendo la PG unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia). Di conseguenza, è del tutto inconferente la questione relativa alla attivazione del procedimento per la nomina del difensore d'ufficio.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto assolto l'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in base al contenuto del verbale di accertamenti urgenti dell'8 ottobre 2019 e dalla testimonianza di uno degli agenti operanti. Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale ( Sez. 3 - , n. 39881 del 01/03/2023,Rv. 285113;Sez. 4 - , n. 5011 del 04/12 /2018, Rv. 274978 - 01). Inoltre, va considerato che nel caso di specie la circostanza è stata anche confermata dall'agente operante, il che sarebbe, di per sé, sufficiente a fornire la prova dell'avviso (Sez. 4 - n. 3725 dei 10/09/2019, Rv. 278027 01; Sez. 4 -, n. 18349 del 29/04/2021,Rv. 281169 - 01).

5. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. In caso di attività compiuta, ai sensi dell'art. 354 cos. proc. pen., da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto (Sez. 2, n. 5651 del 11/01/2007, Rv. 236124 01, Sez. 3, n. 42899 del 28/09/2004, Rv. 229921 - 01). La sentenza impugnata valorizza, con motivazione esaustiva ed aderente ai principi, come dalla deposizione degli operanti fosse plasticamente emersa l'urgenza di procedere, riscontrandosi in capo all'odierno imputato i classici sintomi dell'ebbrezza alcolica, e dovendosi quindi urgentemente procedere ai controlli, stante la rapida modificabilità della situazione psicofisica determinata dall'assorbimento di alcool.

6. Stesse considerazioni si impongono quanto terzo motivo, inerente al mal funzionamento dell'etilometro impiegato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne li perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e atta. taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; (Sez. 4 - n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01).

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa P\ delle ammende, cleterminabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammend