Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-qualifiable error in legal characterization of criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged error in legal characterization did not meet the strict threshold for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a change in the legal qualification of the criminal facts, but the court found the error was evaluative rather than evident or eccentric to the charge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal based on erroneous legal characterization is inadmissible unless the error is immediately obvious and eccentric to the charge, excluding mere evaluative mistakes.

Parole chiave

Generato dall'IA
legal characterization error admissibility threshold evaluative mistake eccentricity test Cassation appeal procedural costs criminal procedure code ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni
279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTOLA RICCARDO nato a MACERATA il 01/10/2001 avverso la sentenza del 06/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pistola Riccardo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata del Tribunale di Macerata, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica dei fatti di reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017). Con specifico riferimento al tema del ricorso, va tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso in esame sono da escludere errori evidenti nella qualificazione giuridica del fatto.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 marzo 2025