Cassation court dismisses appeal regarding recidiva proof and discretionary mitigating circumstances in administrative offense case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for an administrative offense. The appellant argued that recidiva within the biennium was not proven and that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The court ruled that documentary evidence of an unchallenged prior sanction suffices for recidiva and that appellate judges have unfettered discretion regarding discretionary mitigation based on criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 comma 15 C.d.S.; Art. 5 d.lgs. 8/2016: Proof of recidiva in the biennium requires only an element of proof showing an unchallenged prior administrative sanction, while the assessment of generic mitigating circumstances remains within the exclusive and unreviewable factual domain of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO PASQUALE nato a MONDRAGONE il 17/09/1963 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; r
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 14 luglio 2022, con cui De Martino Pasquale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 4500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. commesso il 7 marzo 2020.
2. Il De Martino, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, con riferimento alla mancata prova della recidiva nel biennio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 7 - n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno richiamato la nota dei CC di Mondragone dalla quale risultava la irrogazione della sanzione amministrativa per guida senza patente del 19 gennaio 2019, che non risultava impugnata ed era quindi divenuta definitiva.
4. Relativamente alla seconda censura, va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). La Corte di appello, con motivazione rispettosa dei suindicati principi, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della negativa personalità dell'imputato, emergente dai precedenti penali a suo carico.
5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso