Italian Court dismisses appeals for being mere repetitions of already rejected arguments without new specific criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Bianchini and Zampatori inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. Both defendants argued that the appellate court erred in refusing to exclude recidivism for Bianchini and in affirming criminal responsibility for Zampatori based on evidence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without offering specific, new criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals founded on the mere repetition of grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack the specific argumentative critique required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIANCHINI SANDRO nato a ROMA il 07/05/1978 ZAMPATORI ILARIA nato a ROMA il 22/08/1985 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 26 gennaio 2024, ha riqualificato il reato di cui al capo A) nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato la pena inflitta a Bianchini Sandro in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4200,00 di multa e quella inflitta a Zampatori Ilaria in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1600,00 di multa, confermando nel resto.
2. Entrambi gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando il Bianchini violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e la Zampatori vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
3. I ricorsi sono inammissibili. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Con riferimento al ricorso del Bianchini la Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti ( di cui gli ultimi due specifici) e non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare le medesime condotte, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: in linea con i principi esposti la Corte ha considerato che l'ulteriore episodio è certamente indice di una aumentata e pervicace capacità a delinquere e di una maggiore pericolosità del reo.
Quanto alla posizione della Zampatori, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie a carico dell'imputata. In particolare si è rilevato:
1) che all'interno della borsa della donna era stata rinvenuta la somma di €.1490,00 suddivisa in banconote da piccolo taglio;
2) che, durante l'inseguimento da parte delle forze dell'ordine, dal lato passeggero ove si trovava la donna era stato lanciato un sacchetto contenente lo stupefacente, recuperato dagli operanti;
3) che all'interno della borsa era stato altresì trovato un sacchetto, vuoto, della medesima tipologia;
4) che la donna non aveva fornito alcuna giustificazione circa il denaro ritrovato in suo possesso. La Corte territoriale, con argomentazioni del tutto logiche, ha escluso la credibilità della versione del Bianchini, il quale si era attribuito l'esclusiva responsabilità del fatto all'evidente scopo di proteggere la compagna, rilevando che, attese le modalità dell'inseguimento e la conseguente difficoltà di manovra del Bianchini, era del tutto inverosimile che il predetto Bianchini avesse potuto lanciare il sacchetto contenente droga dal lato passeggero mentre era impegnato alla guida e cercava di sfuggire alle forze dell'ordine. La Corte ha dunque coerentemente concluso la Zampatori fosse pienamente consapevole di quanto stesse custodendo nella propria borsa, ossia lo stupefacente unitamente alla cospicua somma denaro, della quale non aveva spiegato il possesso.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così