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Ordinanza — n. 11882/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on drug possession, upholding lower court's rejection of personal use defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Calvagna Agatino Francesco inadmissible, confirming the appellate court's conviction for drug possession. The appellant argued for personal use and generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning logical and based on objective facts like packaging and economic status. The decision reaffirmed that drug quantity alone does not prove trafficking without corroborating evidence, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 133 cod. pen.: The Supreme Court holds that drug quantity alone does not presume non-personal use, requiring a global assessment of all circumstances, while the denial of generic mitigating circumstances is non-appealable unless contradictory.

Parole chiave

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drug possession personal use defense mitigating circumstances criminal appeal DPR 309 1990 prova del dolo partecipazione al reato scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 6 ottobre 2022, con la quale Calvagna Agatino Francesco era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 6 ottobre 2022, con la quale Calvagna Agatino Francesco era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman
ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della conces- sione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVAGNA AGATINO FRANCESCO nato a CATANIA il 30/05/1994 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lí "

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 6 ottobre 2022, con la quale Calvagna Agatino Francesco era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di uso personale non punibile e, con un secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In base al consolidato principio affermato da questa Corte in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga - ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della im- mediatezza del consumo - deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprez- zamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo della plu- riennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rile- vanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presenta- zione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991), fermo restando che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione.

In conformità a tal principi la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata dedotta non solo dal quantitativo ( pari comunque a 30 dosi di cocaina e 36 di marijuana) ma anche dalle modalità di confezionamento della sostanza rinvenuta, dalle condizioni economiche dell'imputato (il quale, essendo di- soccupato, non avrebbe potuto procurarsi la somma per acquistare un tale quantita- tivo, peraltro incompatibile con la funzione di scorta per il fabbisogno personale) non- ché dalla circostanza che egli procedeva a disfarsi dell'involucro prima di uscire dall'abitazione.

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifesta- mente illogica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché pro- spettate come violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della conces- sione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è neces- sario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o supe- rati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha negativamente considerato i due precedenti penali specifici a carico dell'imputato.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende