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Ordinanza — n. 11880/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and misrepresentation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11880/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Di Monte's appeal against the Milan Court of Appeal's conviction for aggravated assault inadmissible. The appellant argued for acquittal and the aggravating circumstance of using a weapon, but the court found these grounds to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. Furthermore, the claim of evidence misrepresentation was rejected because the appellant selectively quoted a single phrase from a witness's testimony while ignoring the full context where the victim was struck with a baton.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, reasoned criticism, and if it attempts to challenge a decision by atomistically quoting partial excerpts of evidence without considering the overall context.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation misrepresentation of evidence selective quotation of testimony reiteration of rejected grounds difesa penale testimonianza della vittima testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri
265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci
256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MONTE ROBERTO nato a MILANO il 29/07/1983 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39503 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Roberto Di Monte ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in lesioni personali aggravate; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto al giudizio di responsabilità e quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso dell'arma — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che invero la Corte territoriale ha esaustivamente motivato in merito alla responsabilità penale del ricorrente, ricostruendo correttamente la condotta tenuta da quest'ultimo (si veda sul punto pag. 5 della sentenza impugnata). Che la doglianza relativa al travisamento della prova quanto all'arma è altresì manifestamente infondata. In particolare, giova ricordare che tale vizio consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi - come quello sub iudice - contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Nel caso di specie, il motivo dedotto non può ritenersi ammissibile, atteso che il ricorrente ha estrapolato un'unica frase dalla deposizione della persona offesa, omettendo di considerare integralmente le dichiarazioni rese nel corso dell'esame testimoniale. In particolare, come emerge a pagina 19 del verbale, la persona offesa ha successivamente affermato di essere stata colpita "a sprangate".

Pertanto, il ricorrente ha selezionato un mero frammento della testimonianza, senza valutare l'intero contesto dichiarativo, con l'evidente finalità di avvalorare le proprie censure in ordine alla motivazione della decisione impugnata. e Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere