Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Kassi Amine inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a new assessment of responsibility and the aggravating circumstance of dexterity, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld because the appeal failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequous repetition of arguments already rejected in the second instance and fail to provide a specific, argumentative critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSI AMINE nato il 14/11/1983 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39495/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 i-i1LANYD Rilevato che Amine Kassi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di rAtZror. che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso — che lamentano vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza— sono inammissibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la Corte di appello ha dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res"._(Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018 Ud.;
Rv. 274018 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Pre