Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Laura D'Amato's appeal against her conviction for the crime of theft inadmissible. The appellant argued for a new assessment of criminal liability, but the court found her arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and D'Amato was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific, reasoned criticism of the lower court's decision, merely reiterating arguments already dismissed without addressing the actual legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO LAURA nato a CAVA DE TIRRENI il 20/08/1985 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39447 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Laura D'Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di cui art. 474 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. é, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che invero la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente motivato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente