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Ordinanza — n. 11874/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft and resistance, ruling penalty excessiveness inadmissible in review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alex Mauricio Cuji Chafart inadmissible regarding convictions for aggravated theft and resistance to a public official. The appellant argued for sentence reduction and challenged the first-instance judgment's motivation, but the court found the motivation error merely a typo and affirmed that penalty gradulation falls within the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the excessiveness of the penalty, which remains within the discretion of the trial judge provided the reasoning adequately addresses the aggravating and mitigating circumstances.

Parole chiave

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penalty excessiveness review aggravated theft conviction resistance to public official judicial discretion on sentencing inadmissible appeal cassation motivi di cassazione sanzioni pecuniarie remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di vizi ben più radicali della sentenza di primo grado, secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 604 cod. proc. pen
in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di vizi ben più radicali della sentenza di primo grado, secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUJI CHAFART ALEX MAURICIO (CUI 032XIVL) nato il 19/10/1991 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39415 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Alex Mauricio Cuji Chafart ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che contesta la nullità della sentenza di primo grado perché recante motivazione non pertinente al caso del prevenuto— è manifestamente infondato perché 1) l'errore segnalato è solo un refuso, in quanto la restante parte della motivazione del Tribunale è pertinente ;

2) in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di vizi ben più radicali della sentenza di primo grado, secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante .(Sez.

U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008; Rv. 244118 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta l'eccessività della pena— non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere es sore Il