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Ordinanza — n. 11872/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of correlation with lower court's reasoning on mitigating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked a necessary correlation with the reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued that the first instance court improperly denied a mitigating circumstance under Article 625-bis of the Penal Code, claiming the court's assessment was pretextual. The court rejected this, noting that the lower court had already evaluated the claim as unfounded and that the cassation judge cannot re-examine factual motivations already settled.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis cod. pen.; The grounds of a cassation appeal are inadmissible if they lack a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision is based, even if they appear intrinsically indeterminate.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation mitigating circumstance factual motivation Article 625-bis accertamenti complementari prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria difetto di prova del nesso causale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC GIMMI nato a SPILIMBERGO il 21/09/1988 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39379 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Gimmi Hudorovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di concorso in furto in abitazione (sub A, C, D dell'imputazione) e per il reato di cui artt. 61 n.2), 110 cod. pen., 4 e 7 L. n. 694 del 23/12/1974;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Nel caso di specie, il ricorrente ritorna sul tema dell'attenuante, benché la sua doglianza sia stata valutata dalla Corte di merito — con motivazione in fatto sulla quale non può spingersi il giudizio di questa Corte — come pretestuosa e strumentale in quanto le accuse mosse ai presunti correi non avevano effettivamente consentito di individuare altri responsabili, ma erano apparse ,solo come un tentativo per scaricare su altri le proprie responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Preside