Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11871/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction, ruling consummated theft applies when victim loses control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible regarding their conviction for aggravated joint theft. The defendants argued the theft was attempted due to the victim's ability to recover the phone quickly, but the court found this a generic defensive claim. The court ruled that theft is consummated once the victim loses exclusive control, which occurred when the defendants abandoned the phone after attracting attention.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The crime of theft is consummated when the stolen item passes under the exclusive dominion of the agent, regardless of the victim's ability to recover it or the duration of possession.

Parole chiave

Generato dall'IA
consummated theft attempted theft distinction exclusive dominion victim control loss Cassazione Roma furto aggravato giurisprudenza consolidata tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 33605 del 17/06/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MBAREK AMJED (CUI 0621MGH) nato il 24/10/2004 FOUDA HAZEM GAMALELDIN IBRAHIM ABDEL (CUI 059PG0S) nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39323 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Amjed Mbarek e Fouda Hazem ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in furto aggravato;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; invero, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, evidenziando come la tesi secondo cui la condotta posta in essere dai ricorrenti non rientrasse nell'ipotesi di furto consumato ma tentato fosse frutto di una generica istanza difensiva, sconfessata anche dalle più recenti pronunce di questa Corte.

Sul punto, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto_(Sez.5, Sentenza n. 33605 del 17/06/2022 Ud. ;

T. ; Rv. 283544 - 01). In altri termini, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'agente consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, così come è avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), ove gli imputati hanno sottratto il cellulare della vittima, allontanandosi con la refurtiva ed abbandonandola solo quando si sono accorti che la loro azione illecita aveva attirato l'attenzione della vittima e dei passanti. Il bene è dunque uscito dalla sfera di controllo e di vigilanza della p.o. ed è stato assoggettato, seppur per un breve lasso temporale, al potere autonomo dei ricorrenti.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente ritenuto integrato il delitto di furto consumato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore