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Ordinanza — n. 11869/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural bar on attacking trial court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stefano Mazza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazza challenged the Terni Court's confirmation of his conviction for assault and threats, arguing defects in the judgment's reasoning. The court ruled that such complaints are barred by recent procedural reforms limiting appeals against trial court decisions to specific statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against trial court judgments on minor offenses are inadmissible if they merely attack the reasoning of the decision, as the scope of review is strictly limited to specific statutory grounds.

Parole chiave

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procedural bar appeal inadmissibility trial court reasoning minor offenses Cassation review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
11 - dell'art. 606, comma 2-bis, cod.
Art. 39-bis d.lgs. 274/2000
e dell'art. 39-bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZA STEFANO nato a TERNI il 04/07/1977 avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di TERNIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; N N. NNN\ RG 39297 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Stefano Mazza ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Terni che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di lesioni personali e minaccia; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso - che lamentano vizi di motivazione - non sono consentiti in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace.

Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione - a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 - dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presiden