Cassation appeal dismissed as inadmissible because parties cannot unilaterally modify a concordated sentence under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vladislavs Kodorans's appeal inadmissible because it challenged the agreed-upon sentence reduction established under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the remodulated penalty for aggravated theft, but the court held that a concordated sentence represents a binding legal transaction between the parties. Consequently, the appeal was rejected as it attempted to unilaterally alter a judicially ratified agreement, which the law explicitly forbids.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; The agreement on the penalty amount reached by the parties under the concordato procedure constitutes a binding juridical act that cannot be unilaterally modified by either party after judicial ratification.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KODORANS VLADISLAVS nato il 02/07/1991 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA)dato avv o alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 39238 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Kodorans Vladislavs(alias BODALEVI Levani) ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha confermato, rimodulando la pena, la condanna dell'imputato per i reati ascrittigli sub A e B dell'imputazione (furto aggravato in abitazione).
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Le Sezioni Unite, nell'ordinanza Rossi, hanno, in particolare, statuito che la richiesta di applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l'allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, neanche la parte può dolersi dell'assenza di motivazione sul punto, difetto che, peraltro, trova smentita nel passaggio argomentativo che si legge a pag. 4 della sentenza impugnata). .‘k Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensor