Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11864/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11864/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11864/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39206/2024 - Consigliere Borrelli Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Salvatore Viscuso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11864/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 26 febbraio 2025 Rilevato che Salvatore Viscuso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cosa generica ricorso per risarcimento danni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39206/2024 - Consigliere Borrelli Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Salvatore Viscuso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminato la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui artt. 624 bis, commi 1 e 3, 625 num. 2, cod. pen. ; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. Pen. — sono entrambi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, entrambi i motivi di ricorso si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere:es nsore Il Pr