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Ordinanza — n. 11862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and generic grounds not supported by lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Domenico Passeri inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a second-instance conviction for attempted burglary and theft, arguing violations of law regarding liability and sentencing circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on repetitive arguments or generic grounds lacking specific legal criticism are inadmissible as they fail to perform the critical function required by the cassation procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic grounds lack of specific criticism cassation procedure imputazione di furto tentata truffa danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 56, 624 bis, 624 bis, 625 n. 2) e 7) cod. pen.
Art. 62, n. 4) cod. pen.
Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso — con cui si deduce violazione di legge quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile oltre che perché generico, anche in quanto lo era il corrispondente motivo di appello.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella
262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv.
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI DOMENICO nato a MESSINA il 20/04/1996 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39164/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Domenico Passeri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 624 bis, 625 n.

2) e 7) cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo a) — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che invero la Corte territoriale ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie, evidenziando la univocità e la idoneità della condotta tenuta dal ricorrente, tali da dimostrare con certezza la volontà di quest'ultimo di introdursi nella privata dimora della p.o. (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), configurando così la fattispecie di tentato furto in abitazione. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità quanto al furto di cui al capo b) — è anch'esso reiterativo ed è peraltro basato su una ricostruzione in fatto (circa la collocazione della telecamera) che non trova riscontro nella sentenza impugnata e su cui questa Corte non può interloquire;

Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso — con cui si deduce violazione di legge quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

4) cod. pen. — è meramente reiterativo di argomentazioni critiche correttamente smentite dalla Corte territoriale, che ha fatto implicitamente leva su una giurisprudenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) consolidata di questa Corte, secondo la quale la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l'applicabilità, deve considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01;

Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, Giannella, Rv. 263434 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914 - 01, in tema di ricettazione). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché, dal complesso della motivazione, si traggono gli indicatori negativi che la Corte distrettuale ha considerato, tenendo altresì conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A ciò si aggiunga il corrispondente motivo di appello era generico e la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione; si tratta, quindi, di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione, che rileva anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700;

Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). Ritenuto che il quinto motivo di ricorso — concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è inammissibile oltre che perché generico, anche in quanto lo era il corrispondente motivo di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 20