Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11858/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural defects and incorrect legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Dragan Ioan inadmissible, rejecting arguments regarding aggravated theft circumstances and procedural defects. The court held that the lower court correctly applied the law regarding anti-theft tags and that the prosecutor's office was not required to file a complaint since the store director did so. Consequently, the appeal was dismissed due to lack of specific grounds for the omitted non-punishment plea and errors in the complaint's filing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 n. 2, n. 7 cod. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals regarding aggravated theft circumstances are inadmissible if the lower court correctly applied the law, and complaints about omitted non-punishment pleas are inadmissible without specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft circumstances anti-theft tag manipulation public faith exposure inadmissible appeal grounds omitted non-punishment plea procedural defects cassation complaint filing requirements attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017 Rv. 270478
Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 30/11/2016 dep. 03/05/2017 Rv. 269923
Sez. 5, Sentenza n. 17 del 21/11/2019 dep. 02/01/2020 Rv. 278383
Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Galdi Rv. 270316
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 Bolognese Rv. 269745
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013 Di Domenica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN (CUI 01A3YAC) nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39140/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Ioan Dragan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del reato di tentato furto aggravato Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art 625 n.

2) e n.7) cod.pen. ed il difetto di procedibilità per il furto semplice per incompletezza della querela - è inammissibile innanzitutto in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art 625 n.2) cod.pen. pur in presenza di placche antitaccheggio, non è necessario che la violenza sia stata esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, potendosi, anzi, configurare l'aggravante anche nel caso in cui la stessa venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017 Rv. 270478 - 01; cfr anche rv 283971).

Parimenti inammissibile risulta la doglianza in merito alla circostanza di cui all'ad 625 n.7) cod.pen., in quanto è pacifico che, secondo la Corte di Cassazione, l'impossessamento e la sottrazione della cosa esposta alla pubblica fede si configurano anche laddove la condotta sia realizzata all'interno di un esercizio commerciale e riguardi prodotti muniti di placca antitaccheggio, dal momento che questo dispositivo, comportando la sola rilevazione acustica della merce nascosta al passaggio alle casse, non consente il controllo a distanza della stessa tale da poter escludere l'esposizione della merce alla pubblica fede( Sez. 5, Sentenza n. 21158 del 30/11/2016 dep. 03/05/2017 Rv. 269923 - 01, Sez. 5 -, Sentenza n. 17 del 21/11/2019 dep. 02/01/2020 Rv. 278383 - 01) Ritenuto altresì che anche la doglianza in merito alla incompletezza della querela — e dunque all'improcedibilità per il reato di furto — è da valutare inammissibile considerato, oltre che le corrette osservazioni della Corte di appello, anche il fatto che la procura speciale nel caso di specie non era neanche necessaria, essendo stata sporta querela dalla direttrice dell'esercizio commerciale.

Sul punto infatti è pacifico che anche il titolare della posizione di fatto che deriva dal possesso, quale relazione di fatto che non richiede diretta disponibilità materiale della cosa, è riconosciuto titolare della qualifica di persona offesa nel delitto di furto, e, di conseguenza, gli è riconosciuta la legittimazione a proporre querela (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello, né il proscioglimento era stato invocato nelle conclusioni scritte rassegnate nel giudizio cartolare.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il terzo motivo di ricorso - che lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti - è inammissibile in quanto il giudizio di equivalenza operato dalla Corte di appello appare corretto e logico. La stessa, infatti, ha giustificato l'immodificabilità del giudizio di equivalenza tenuto conto della personalità dell'imputato e dei precedenti di cui è gravato (cfr pag.4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbrai