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Ordinanza — n. 11856/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against acquittal for non-existence of crime due to procedural defects and jurisdictional limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11856/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to overturn the acquittal on the charge of non-existence of the crime. The appellant argued for a correct assessment of the offensive nature of the expression and the application of leniency, but the defense's supplementary memorandum was rejected as untimely. The court ruled that the lower court correctly omitted specific grounds for appeal and that certain defenses like particular leniency and conditional suspension do not apply to offenses tried by the Judge of Peace.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod.pen.; Art. 60 del d.lgs. 274/2000: Appeals regarding issues not properly raised before the appellate court or concerning defenses inapplicable to Judge of Peace jurisdiction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Judge of Peace jurisdiction particular leniency conditional suspension of sentence procedural time limits non-existence of crime defamation offense perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Precisato che non si è tenuto conto della memoria depositata dal difensore della parte civile perché essa è stata depositata tardivamente, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod.
Art. 131 bis cod.pen.
Art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 60 del d.lgs. 274/2000
l'art. 606, comma 3, cod.
art 131 bis cod.pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato accoglimento della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto a norma dell'art 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l'impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep.
Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012
269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012 , Mangione, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017
(Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 54173 del 28/11/2016
271587 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 54173 del 28/11/2016, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 47518 del 15/09/2016
268754 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 47518 del 15/09/2016, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019
Quanto alla non menzione, Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019 ,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARBACI SIMONE nato a PATTI il 04/02/1977 avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39117/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Simone Scarbaci ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Naso, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste per il reato di cui all'ad 612 cod.pen., mentre ha confermato la condanna per il reato di diffamazione.

Precisato che non si è tenuto conto della memoria depositata dal difensore della parte civile perché essa è stata depositata tardivamente, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l'impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012 , Mangione, Rv. 252215).

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta violazione di legge per non avere il Tribunale operato una corretta valutazione circa l'effettiva portata offensiva dell'espressione ritenuta diffamatoria- è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato accoglimento della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto a norma dell'art 131 bis cod.pen. - è manifestamente infondato in quanto la causa di esclusione della punibilità richiesta non si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace. Sul punto è ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte in questa direzione, data la specialità della disciplina contenuta nell'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Ciò infatti ha portato alla conclusione secondo cui, nel rapporto tra le due norme in questione, non deve farsi applicazione del criterio di specialità, ma deve piuttosto prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa. (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 54173 del 28/11/2016, Rv. 268754 - 01, Sez. 5, Sentenza n. 47518 del 15/09/2016, Rv. 268452 - 01).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui ci si duole della omessa motivazione in merito alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). D'altra parte il ricorso è, in parte qua, inammissibile anche perché generico, in quanto non evidenzia .quali sarebbero i presupposti di fatto che il Tribunale avrebbe pretermesso e che, se considerati, avrebbero dovuto condurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Infine vi è anche da dire che la censura si risolve in una doglianza di ordine motivazionale, che non può trovare sede nel giudizio di appello per reati di competenza del Giudice di pace a norma dell'art 606 comma 2 bis cod. proc. pen.

Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione - è inammissibile in quanto la sospensione condizionale della pena non può essere applicata ai reati del Giudice di Pace a norma dell'art.60 del d.lgs. 274/ 2000. Quanto alla non menzione, Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019 ,Rv. 276769 - 01 ha condivisibilmente sostenuto che, nel procedimento davanti al giudice di pace, l'istituto della non menzione non ha ragion d'essere, in quanto i relativi provvedimenti non rientrano nel novero di quelli che devono essere riportati nel certificato penale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La tardività del deposito della memoria della parte civile impedisce la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 26 febb