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Ordinanza — n. 11855/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea agreement sentencing under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing in a plea agreement, arguing a violation of the law and incorrect application of Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that under the new procedural law, only specific grounds such as legal qualification errors are permitted for cassation appeals against plea agreements, excluding general claims of law inobservance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: Appeals against plea agreements are limited to specific grounds including legal qualification errors, excluding general challenges to the law's observance.

Parole chiave

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plea agreement appeal cassation admissibility Criminal Procedure Code sentencing review legal qualification error permesso di promuovere un procedimento penale revoca della sospensione condizionale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si contesta l'inosservanza della legge e la mancata applicazione dell'art 129 cod.pen.,- non è consentito in sede di legittimità perché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Artt. 624 e 625 cod.pen.
Art. 129 cod.pen.
art 129 cod.pen
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si contesta l'inosservanza della legge e la mancata applicazione dell'art 129 cod.pen.,- non è consentito in sede di legittimità perché, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIANE ABDOU nato il 23/07/1982 avverso la sentenza del 14/10/2024 del TRIBUNALE di CHIETI~so alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39116/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Abdou Ndiane ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Chieti per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen. a carico dell'imputato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si contesta l'inosservanza della legge e la mancata applicazione dell'art 129 cod.pen.,- non è consentito in sede di legittimità perché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'art 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna OricorrentF al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi re estensore Il President