Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain verdicts limited to specific statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by Harrati Aboubakar against the Verona Tribunal's plea bargain verdict inadmissible. The appellant argued for acquittal based on a lack of motivation, but the prosecution and defendant were restricted to four specific grounds for appeal under the relevant procedural code. The court ruled that the appeal did not fall within these permitted categories, resulting in the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to the expression of the accused's will, lack of correlation between request and verdict, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRATI ABOUBAKAR ( CUI 06I2WSW ) nato il 27/11/2000 avverso la sentenza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di VERONAl.latc21/vA c alle par-qy udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39105/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Narrati Aboubak4 ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Verona con cui gli è stata applicata la pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cod. proc. pen. per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si lamenta carenza di motivazione della sentenza circa il mancato proscioglimento ex art 129 cod.proc.pen.
— è inammissibile in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme