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Ordinanza — n. 11852/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on burglary conviction as generic mitigating circumstances claim is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the conviction for burglary inadmissible due to a manifestly unfounded argument regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court correctly noted that the defendant's criminal history involving robbery and burglary precluded such benefits. The Supreme Court upheld this decision, citing established jurisprudence that judges need not consider every favorable element when rejecting requests for leniency based on personal and factual indices.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; When rejecting a request for generic mitigating circumstances, the judge may limit consideration to decisive or relevant elements rather than all favorable or unfavorable facts deduced by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances burglary conviction criminal history impact appeal inadmissibility judicial discretion Cassazione ordinanza sentencing leniency attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRASNIIG GARDIJAN nato il 22/03/1996 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39086/24 —Udienza del 26 febbraio 2025 —Consigliere Borrelli Considerato che Gardijan Krasnikj ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno di condanna per il reato di furto in abitazione. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso - riguardante l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Invero, la Corte d'appello ha chiarito che nel caso di specie non ricorrono elementi utili alla concessione del beneficio alla luce della personalità dedita al crimine che l'imputato presenta e che risulta confermata dai diversi precedenti penali per rapina o furto in abitazione commessi dallo stesso (cfr pag 2).

Ne consegue che la motivazione sul trattamento sanzionatorio appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consig e e estensore Il Pre