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Ordinanza — n. 11845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation with appellate court's reasoning on habitual recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specific correlation with the appellate court's reasoning. The appellant challenged the exclusion of punishability for particular triviality and the denial of generic mitigating circumstances, but failed to address the specific findings regarding habitual recidivism made by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.p.; Art. 615 c.p.p.: Appeal grounds are inadmissible if they lack specific correlation with the reasoning of the contested judgment, requiring precise identification of the contested aspects rather than general complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation habitual recidivism exclusion of punishability generic mitigating circumstances specificity requirement procedural inadmissibility condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 390 c.p.p.
Art. 615 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI EROS nato a SAN GAVINO MONREALE il 06/07/1979 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 39031/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Eros Atzori propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, la quale ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di tentato furto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'alt 131 bis.cod.pen. - è inammissibile siccome aspecifico in quanto non si confronta con la specifica motivazione della sentenza impugnata, donde viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dei). 2017, Galtelli, Rv. 268823). Più precisamente, la Corte di appello sul punto ha precisato che l'imputato ha riportato varie condanne, passate in giudicato, anche per reati contro il patrimonio e che, quindi, il comportamento dello stesso può dirsi connotato da abitualità (cfr. pag. 2-3). A fronte di ciò, la Corte ha correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, posto che è la medesima norma di cui al 131 bis cod.pen. a prevedere quale condizione ostativa quella dell'abitualità.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta mancata concessione delle attenuanti generiche - è parimenti inammissibile in quanto del pari privo della dovuta correlazione critica con la statuizione cui si riferisce. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli e estensore Il Pr