Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11843/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and generic theoretical arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for review regarding the conviction under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The appellate court had already addressed the issues of non-punishability and mitigating circumstances, leaving no distinct legal questions for the Supreme Court to examine. Consequently, the appeal was rejected as it consisted only of generic theoretical considerations rather than specific legal arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 624, 625 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds for review regarding issues already properly decided by the appellate court, particularly when the arguments are merely generic theoretical considerations rather than distinct legal questions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific grounds generic theoretical arguments appellate court review Cassation procedure rules aggravamento della pena motivazione del mutamento giurisprudenza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA COSIMO nato a COPERTINO il 06/04/1987 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rg 38969/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Cosimo Manca ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, con la quale si conferma la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce per i reati di cui agli art. 624 e 625 n.

2) e n.4) cod.pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con cui si lamentano rispettivamente la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla violazione degli art. 624 e 625 cod.pen, e la contraddittorietà della motivazione circa il trattamento sanzionatorio - sono inammissibili perché mancano i corrispondenti motivi di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Invero nell'atto di appello non è stato fatto motivo di ricorso né in merito alla responsabilità dell'imputato né al trattamento sanzionatorio stabilito. Dall'atto di appello si evince, infatti, che i due motivi di impugnazione erano relativi l'uno al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis. cod.pen. e l'altro alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ad 62 co 6 cod.pen.

Valutato, altresì, che in ogni caso entrambi i motivi del ricorso sono caratterizzati da una marcata genericità, in quanto fatti di mere considerazioni teoriche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consi re estensore