Italian Court dismisses appeal on misrepresentation of evidence and generic violation of law claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated joint theft. The appellant argued that the appellate court misinterpreted a witness's testimony regarding the classification of 27 keys found at the scene, while also claiming a procedural violation regarding the finality of the trial. The court rejected these claims, ruling that the appellate court's interpretation of the witness statement was a legitimate exercise of hermeneutic power rather than a distortion of evidence, and that the second ground was too generic to be considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's interpretation of witness testimony regarding the typology of keys constitutes a legitimate hermeneutic act, not a distortion of evidence, and the appeal fails to demonstrate the decisive nature of such alleged misrepresentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGOZ CEZAR nato il 05/06/1991 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38963 /2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Cezar Rogoz ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha comunque confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta travisamento della prova quanto ad una testimonianza - è manifestamente infondato perché tale vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente od ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Nel caso di specie, il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione al rinvenimento di n. 27 chiavi all'interno della dimora dell'odierno imputato, contestandone la classificazione tipologica operata dai giudici di merito. In particolare, la difesa sostiene che non sussista alcun elemento probatorio idoneo a ricondurre dette chiavi alla categoria di strumenti destinati all'apertura o all'accensione di autoveicoli, affermando, al contrario, che esse siano riconducibili a ordinarie chiavi domestiche.
A fondamento di tale doglianza, la difesa eccepisce che la Corte territoriale abbia fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste verbalizzante, Brig. Macripò, appartenente all'Arma dei Carabinieri, incorrendo, tuttavia, in un travisamento della sua deposizione. Segnatamente, la difesa rileva che il teste non avrebbe inteso riferirsi alla diversità delle chiavi sotto il profilo della differente casa produttrice dei veicoli, bensì a una generica diversità strutturale tra le stesse, senza specifico riferimento alla loro destinazione funzionale, affermando che a tale soluzione sia giunta la Corte d'Appello in modo fantasioso e travisando la prova dichiarativa del teste.
Ebbene, l'anomalia lamentata non configura un travisamento della prova, atteso che la Corte d'Appello non ha errato nella lettura della deposizione del teste, bensì ha operato una legittima attività interpretativa, riconducendo il significato delle dichiarazioni alla diversità delle marche delle chiavi e non a quella dei veicoli. Tale operazione ermeneutica, per sua natura, non integra il concetto di travisamento della prova giacché non si tratta di un errore percettivo, ma di un'esegesi del contenuto della testimonianza che si sottrae allo scrutinio di legittimità.
Inoltre, il ricorrente non ha fornito adeguata dimostrazione della decisività del presunto travisamento ai fini del giudizio, considerati gli altri elementi di prova a carico del prevenuto . Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con acquisizione della sentenza irrevocabile che determinerebbe un bis in idem quanto al reato di cui al capo D) — è generico — e di conseguenza inammissibile— in quanto il reato sub D) è stato dichiarato prescritto, per cui si sarebbe potuti pervenire a un proscioglimento solo ex art. 129 cod. proc. pen, ma il ricorso non dimostra l'evidenza della causa di proscioglimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigl