Cassation court dismisses appeal as it cannot re-evaluate facts or evidence from the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Scarnera and Ferrulli inadmissible regarding their conviction for crimes under the Italian Penal Code. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and a different factual assessment, claiming a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this because the Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or substitute its own evaluation of evidence, reserving such authority exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or evidence presented in the trial decision, nor can it adopt new parameters for fact-finding, as the exclusive power to assess evidence belongs to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCARNERA ANTONIO nato a BARLETTA il 15/09/1955 FERRULLI ANNA MARIA GIOVANNA nato a BARLETTA il 07/02/1957 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38916/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che Antonio Scarnera e Anna Maria Giovanna Ferrulli ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 612, comma 2, cod. pen.;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il giudizio di responsabilità — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore I