Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11837/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation and wrong qualification for theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Ausanio inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued the lower court lacked motivation and wrongly qualified the act, but the court found these claims sought an alternative factual reconstruction. The court ruled that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate evidence or substitute its own factual conclusions for those of the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.: Appeals claiming lack of motivation or wrong qualification are inadmissible if they merely propose an alternative factual assessment, as the Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation wrong qualification factual reconstruction Court of Cassation powers aggravated theft evidence evaluation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUSANIO ALFREDO nato a AFRAGOLA il 09/05/1956 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 38860/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -Consigliere Borrelli Considerato che Alfredo Ausanio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con cui si lamenta mancanza di motivazione ed errata qualificazione del fatto - sono inammissibili perché fautori di una ricostruzione alternativa in fatto.

Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, Scibe') deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali».

Considerato che i motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'addebitabilità al prevenuto del furto del cellulare e non già della mera appropriazione di cosa smarrita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli estensore Il Pr