Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription before the annulment decision could be made.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment confirming the defendant's guilt for attempted private violence. The defense argued the lower court erred in qualifying the facts as violence rather than arbitrary exercise of rights, specifically citing an unproven claim of intoxication to justify denying food. The court rejected this procedural objection because the statute of limitations had expired on October 13, 2024, rendering the crime unpunishable before any annulment with remittal could occur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 162 c.p.: When a crime is extinguished by prescription before the Court of Cassation can declare non-punishability upon annulment, the judgment must be annulled without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KADRANI HICHAM nato il 30/07/1990 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Hicham Kadrani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentata violenza privata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato contesta la correttezza della motivazione con cui la Corte di appello ha condiviso la qualificazione dei fatti ascritti a Kadrani come tentata violenza privata e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lamentando, in particolare, che la sentenza abbia affermato la legittimità del rifiuto di somministrare ulteriori cibi e bevande alcoliche all'imputato sul presupposto, in realtà rimasto indimostrato, di un suo stato di manifesta ubriachezza; ritenuto che il motivo in questione non sia manifestamente infondato, tenuto conto che la motivazione posta a fondamento della legittimità del rifiuto si fonda sulla asserita condizione di ubriachezza desunta unicamente, e in maniera che appare manifestamente illogica, sul mero fatto del precedente acquisto di alcolici; ritenuto che l'ammissibilità del ricorso renda nella specie rilevante l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, che essendo stato il reato commesso in data 10 marzo 2017 è maturato, tenuto conto delle sospensioni, in data 13 ottobre 2024, non potendosi addivenire a una pronuncia di annullamento con rinvio per difetto di motivazione ove il Giudice di legittimità possa dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità, (così Sez.
U, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273 - 01); ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 feb