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Sentenza — n. 11833/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal due to statute of limitations expiry, as lack of clear facts prevents non-punishment declaration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11833/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal without remanding the case, ruling that the crime was extinguished by the statute of limitations. The appellant argued the acquittal was procedurally flawed because the lower court failed to specify the concrete acts attributed to the defendant. The court held that since the offense occurred in 2016 and expired in 2024, the appeal could not rely on a lack of motivation to declare non-punishment.

Regesto Legislator

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Art. 588 cod. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 157 c.p.p.: When a crime is punishable only by a fine, the Court of Cassation must declare the statute of limitations expired if the lower court's acquittal lacks clear factual findings, preventing a direct declaration of non-punishment.

Parole chiave

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statute of limitations non-punishment declaration lack of motivation acquittal annulment procedural defect revisione della sentenza penale gravi addebiti penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 588 cod. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
pen., essendosi al cospetto di un delitto punito con la sola pena della multa; ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod.
Art. 593 cod. proc. pen.
Art. 568 cod. proc. pen.
Art. 157 c.p.p.
artt. 588 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti
U, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRILLO MATTE() nato a BATTIPAGLIA il 23/03/1997 avverso la sentenza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Matteo Grillo ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno che lo ha prosciolto l'imputato dall'accusa di avere commesso il delitto previsto dall'artt. 588 cod. pen., riconoscendogli la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; rilevato, altresì, che la Corte di appello di Salerno ha convertito l'atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 593 e 568 cod. poc. pen., essendosi al cospetto di un delitto punito con la sola pena della multa; ritenuto che l'unico motivo proposto - che contesta la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto - non sia manifestamente infondato, dato che dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge nitidamente quali siano le concrete condotte attribuite all'imputato e su quali elementi si fondi il relativo giudizio di responsabilità; ritenuto, pertanto, che l'ammissibilità del ricorso renda nella specie rilevante l'avvenuto decorso del termine di prescrizione, maturato in data 1° luglio 2024, essendo stato il reato commesso in data 31 dicembre 2016 e non essendovi sospensioni, non potendosi addivenire a una pronuncia di annullamento con rinvio per difetto di motivazione ove il Giudice di legittimità possa dichiarare immediatamente l'esistenza di una causa di non punibilità, (così Sez.

U, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244273 - 01); PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 febb