Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11831/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of correlation between grounds and decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuel Mastrogiovanni inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of aggravated theft convictions, arguing the reasoning was illogical. The court rejected this claim because the arguments repeated those already made in the appeal and were previously found unfounded by the territorial court, failing to meet the statutory requirement for a new, correlated ground of appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds lack correlation with the contested decision, as they merely repeat arguments already addressed and rejected in the lower proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of correlation appeal inadmissible appeal grounds repetition of arguments aggravated theft conviction procedural costs award indagine per furto perseguimento penale per truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata), sicché esso deve ritenersi inammissibile a mente dell'art. 591 comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTROGIOVANNI EMANUEL nato a NAPOLI il 09/01/1997 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Emanuel Mastrogiovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di furto aggravato; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione - con cui il ricorso contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - sia aspecifico in quanto fondato su argomenti che ripropongono le stesse considerazioni già dedotte con l'atto di appello e motivatamente ritenute infondate dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata), sicché esso deve ritenersi inammissibile a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., attesa la mancanza di correlazione tra le ragioni indicate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 20