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Ordinanza — n. 11829/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being specific and unsupported by new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11829/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to consider generic mitigating circumstances, but the court found this argument specific and merely repeated points already rejected in the appellate judgment. The court ruled the appeal infounded because the lower court's decision was logical and did not require addressing every single element presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific, as it merely reiterates arguments already rejected without critical engagement, and if the lower court's decision is logically sound without needing to address every element deduced by the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific appeal generic mitigating circumstances reiteration of arguments logical lower court decision attenuazione della pena aggravamento della pena furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCARO NATALE nato a CATANIA il 17/03/1979 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Natale Zuccaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto aggravato; rilevato che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato che contesta la motivazione con cui è stata respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il motivo sia inammissibile in quanto aspecifico, essendo fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove le modalità della condotta sono state indicative di una abitualità criminosa e si è sottolineata la non modesta entità del danno procurato), con le cui argomentazioni esso non confronta criticamente; ritenuto, altresì, che il motivo in esame sia anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e tenuto conto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e rimanendo, tutti gli altri, disattesi, anche implicitamente, da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbra