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Ordinanza — n. 11826/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper ground and generic vagueness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Cacciatore's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued that the lower court violated procedural articles regarding the evaluation of evidence, but the court ruled this ground was improper because Article 606(1)(b) only covers substantive law errors. Furthermore, the complaint was deemed generic and indeterminate for failing to specify the evidentiary elements at issue.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal based on the violation of Article 192 is inadmissible as it concerns evidence evaluation rather than substantive law application, and complaints must be specific to allow judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint evidence evaluation substantive law error procedural violation aggravamento della pena altri capi d'accusa furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 530 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE VINCENZO nato a AGRIGENTO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Vincenzo Cacciatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il delitto di furto aggravato; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. ritenuto che esso sia inammissibile, non essendo consentito il motivo con cui si deduca, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, tenuto conto che la citata disposizione processuale, per consolidato orientamento di legittimità, riguarda soltanto l'errata applicazione della legge sostanziale e che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso sia anche generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbrai