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Ordinanza — n. 11822/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing as it concerns the sanctioning treatment, not the conviction itself.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11822/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Capasso inadmissible and ordered him to pay court costs. Capasso argued that the lower court failed to recognize the prevalence of generic mitigating circumstances over contested aggravating ones. The court rejected this claim because the issue pertains solely to the sanctioning treatment, which was already properly evaluated based on the defendant's conduct and personality under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 455 cod. pen.: An appeal challenging the sentencing treatment on grounds of the non-recognition of the prevalence of mitigating circumstances is inadmissible as it concerns the sanctioning treatment, not the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal sanctioning treatment generic mitigating circumstances Article 133 Penal Code Article 455 Penal Code messa in circolazione di monete false falsità in certificati riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 455 cod. pen.
art. 455 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO SALVATORE nato a NAPOLI il 20/04/1979 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Salvatore Capasso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 455 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'invocata prevalenza delle attenuanti generiche già applicate in regime di equivalenza con le aggravanti contestate - sia inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, il quale è stato valutato, con motivazione congrua e logica, sulla base delle concrete modalità della condotta tenuta e della personalità dell'imputato, in piena aderenza ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025