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Ordinanza — n. 11818/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unsupported regarding theft sentencing and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11818/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Amedeo Spinelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Spinelli argued that the lower court erred in assigning liability and failed to properly apply the mitigation of special slightness due to the low value of stolen goods. The court rejected these claims, finding the first argument too generic and the second factually unsupported given the significant economic impact of the theft.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is characterized by extreme generality or attempts to create an alternative reading of evidence not permitted in the legality phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic argumentation special slightness theft sentencing legality phase aggravamento della pena scemata imputabilità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI AMEDEO nato a PALERMO il 21/06/1997 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Amedeo Spinelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, riducendo la pena inflitta per il delitto di furto aggravato; ritenuto che il primo motivo di impugnazione - con il quale il ricorso denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla valutazione delle prove - sia inammissibile, in quanto caratterizzato da estrema genericità e rivolto a realizzare una lettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità; ritenuto che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - sia manifestamente infondato, avendo la sentenza motivato, in maniera niente affatto illogica, che il danno cagionato e il lucro conseguito non potevano collocarsi entro la cornice della speciale tenuità avuto riguardo alla non esiguità del valore economico del bene oggetto di furto, dei beni danneggiati e degli ulteriori effetti pregiudizievoli prodotti dall'azione illecita (si veda, in particolare, la pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbr