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Ordinanza — n. 11814/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11814/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared William Travaglini's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding subjective elements and the application of a leniency clause, but the Court rejected these as mere complaints on facts. The Court ruled that the lower court implicitly denied the leniency request by finding the damage made the building more dangerous, thus the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals against judgments of second instance are inadmissible if they consist solely of complaints on facts or seek a re-evaluation of evidence, as the Court of Appeal has already assessed the probative sources with congruous and logical motivation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Re-evaluation of Evidence Aggravated Theft Complaints on Facts tentata truffa reato flagrante rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLINI WILLIAM nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 25/08/1982 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che William Travaglini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo sussistente l'ipotesi tentata del delitto di furto aggravato; letta la memoria difensiva pervenuta via PEC in data 21 febbraio 2025; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del delitto, censurando la valutazione del quadro probatorio svolta dalla Corte territoriale, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, non sia consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove si dà conto del puntuale scrutinio del compendio operato dalla Corte territoriale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla mancata pronuncia della Corte di merito sui motivi aggiunti di appello con i quali si chiedeva la applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia manifestamente infondato, atteso che - come emerge dalla motivazione fornita dalla stessa Corte di appello - l'offesa non poteva affatto ritenersi di modesta entità, posto che l'imputato, con la propria condotta, aveva danneggiato l'edificio tanto da renderlo «più fatiscente e pericoloso», sicché la sentenza impugnata ha in realtà implicitamente disatteso la richiesta, offrendo una motivazione logicamente incompatibile con essa; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 f