Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding missing sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Pignotti inadmissible and ordered him to pay costs. Pignotti argued that the first-instance judgment was null because it lacked a complete motivation section at the time of notification. The appellate court rejected this claim, noting that the original document was complete and the defendant could have retrieved the full text easily.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 363-ter, c.p.p.: An appeal alleging nullity due to missing motivation is inadmissible if the defect is manifestly unfounded and the lower court has adequately addressed the completeness of the reasoning in its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOTTI GIANFRANCO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/06/1961 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Gianfranco Pignotti ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado in quanto mancante, all'atto della notifica, della parte motiva - oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità, sia manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, avendo la Corte di appello motivato circa l'effettiva completezza della prima sentenza e dovendosi distinguere tra il provvedimento depositato, assolutamente completo della parte motiva, e la notifica di esso al difensore, che avrebbe potuto agevolmente recuperare la copia integrale dell'atto (si veda, in particolare, quanto osservato dalla Corte a pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 202