Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a police officer's identification and failed to apply generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of factual findings, which falls outside the scope of a legality review limited to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of factual findings or evidence assessment, as the supreme court's role is limited to verifying the correct application of law and the existence of specific legal errors.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUHALI RACHID nato il 18/02/1988 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Rachid El Bouhali ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di furto in abitazione aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; letta la memoria difensiva, pervenuta in Cancelleria, via PEC, il 23 gennaio 2025; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando il travisamento della prova e la violazione delle regole processuali in materia di valutazione della chiamata di correo, non siano consentiti in sede di legittimità, perché in realtà finalizzati a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito, i quali hanno evidenziato, in particolare, il puntuale riconoscimento dell'imputato effettuato dai Carabinieri, rispetto al quale il presunto travisamento probatorio non è stato illustrato con chiarezza da parte del ricorrente; ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali il ricorso denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, siano manifestamente infondati, avendo il Giudice di merito effettuato un puntuale e congruo riferimento agli elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del relativo giudizio, in conformità di quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude la necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi della concreta situazione di fatto, per limitarsi soltanto a quelli concretamente ritenuti significativi per il relativo apprezzamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025; Il consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente