Cassation court dismisses appeal regarding theft in a home, ruling procedural defects and lack of motivation are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on procedural flaws and alleged distortion of evidence regarding the theft charge. The court rejected these claims, noting that appeals cannot re-evaluate evidence and that the lower court correctly established the elements of the consummated crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals against final judgments cannot serve as a vehicle for re-evaluating evidence or challenging the motivation of the lower court when the facts are clearly established and the procedural requirements for admissibility are met.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESINARO VITTORIO nato a PESCARA il 20/08/1960 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; oL- Rilevato che Vittorio Cesinaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di furto in abitazione; ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'errata qualificazione giuridica dei fatti e al mancato proscioglimento dello stesso, lamentando una distorsione probatoria e la mancanza della condizione di procedibilità, oltre ad essere manifestamente infondato in ragione della procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
— così correttamente qualificato il fatto posto in essere dall'imputato (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato) - non sia consentito in sede di legittimità, perché finalizzato a una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da una qualche individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate, con motivazione congrua e logica, dai Giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia colmato le lacune motivazionali del provvedimento di primo grado in relazione alla configurabilità, prospettata dalla difesa, di un mero tentativo di furto in abitazione, sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha correttamente motivato (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice consumata, ritenendo accertato che l'imputato si fosse introdotto nella privata dimora delle persone offese e si fosse, colà, impossessato dei beni indicati nel capo di imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2