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Ordinanza — n. 11810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new evidentiary evaluation beyond the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Straccia's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Straccia challenged the lower court's confirmation of his guilt for theft and attempted theft, arguing the trial court misinterpreted surveillance video to identify him. The court rejected this claim, ruling that such a challenge constitutes a request for a new evaluation of evidence, which falls outside the permissible scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A challenge to the factual evaluation of evidence or the identification of a party based on surveillance footage is inadmissible in a cassation appeal as it seeks a new assessment of proof, which is excluded from the review of legality.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal scope of legality review new evaluation of evidence surveillance video identification cassation procedural limits prove acquisite tramite sorveglianza identificazione credibile perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Giovanni Straccia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti, entrambi aggravati, di furto e furto tentato; rilevato che con l'unico motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, lamentando, in particolare, un travisamento della prova in relazione all'identificazione della propria persona mediante le immagini di videosorveglianza; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto finalizzato a realizzare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione congrua e logica che ha dato puntualmente conto dei criteri utilizzati, in maniera aderente alle disposizioni codicistiche, nella valutazione delle emergenze processuali da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2